Lo Statuto
TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA
Art. 1 - Denominazione e sede
E' costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile l'associazione non riconosciuta denominata
"IL RASOIO DI OCCAM".
La sede è in Grosseto in piazza Caduti sul Lavoro n.1.
Il consiglio direttivo può trasferire la sede ad altro indirizzo nell'ambito del medesimo Comune nonchè istituire o sopprimere sedi secondarie.
Art. 2 – Durata
La durata dell'associazione, che potrà essere sciolta anticipatamente con delibera dell'assemblea straordinaria, è prevista fino al 31 dicembre 2020.
TITOLO II - SCOPO ED OGGETTO SOCIALE
Art. 3 – Scopo
L'associazione non ha fini di lucro.
L'associazione ha lo scopo:
- di promuovere la riduzione e la semplificazione delle norme vigenti nonchè degli organi ed enti che le producono;
- di richiedere poche leggi, chiare e uguali su tutto il territorio nazionale, pochi enti che le emanano e applicano;
- di individuare ogni duplicazione, complicazione, sovrapposizione di documentazioni e procedure burocratiche e presentare proposte per la loro eliminazione.
Il tutto al fine di ottenere
- riduzione dei costi dell'apparato politico burocratico e conseguentemente della pressione fiscale;
- procedure amministrative più snelle;
- catene decisionali più brevi;
- diminuzione del numero delle controversie;
- meno discrezionalità della pubblica amministrazione, che genera incertezza e corruzione;
- meno impegno per le imprese per lo studio delle norme, e quindi
- più disponibilità per le imprese per lo studio e la ricerca nel loro campo di attività.
L'associazione si propone inoltre di favorire maggiore partecipazione dei cittadini alla vita politica e maggiore trasparenza di quest'ultima, introducendo in particolare mezzi di controllo della spesa pubblica da parte degli elettori.
Art. 4 – Attività
Per la realizzazione dei suoi fini l’associazione:
a. svolge attività culturale e politica in ogni forma e modo, nel rispetto delle leggi vigenti, in particolare attraverso la raccolta di firme in calce a petizioni ai sensi dell'articolo 50 della Costituzione;
b. promuove e partecipa a iniziative culturali, progetti, ricerche, studi;
c. diffonde, promuove, realizza pubblicazioni di qualunque genere e tipo, anche audiovisivi, preferibilmente su supporto digitale o diffusi su Internet;
d. promuove ed organizza conferenze, corsi, dibattiti, ricerche, studi e ne diffonde i risultati;
e. svolge ogni altra attività anche indirettamente utile al raggiungimento dei propri fini, anche in collaborazione con terzi.
Art. 5 – Regolamento
Lo svolgimento dell'attività potrà essere disciplinato da regolamento interno, redatto e approvato dal consiglio direttivo e ratificato dall'assemblea.
TITOLO III - ASSOCIATI
Art. 6 - Requisiti degli associati
Può diventare associato chi si impegna a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'associazione e ne accetta statuto, regolamenti e delibere obbligandosi a rispettarli.
Art. 7 - Domanda di ammissione
L'ammissione è deliberata dal consiglio direttivo su domanda dell'interessato.
Sulla domanda di ammissione devono essere riportati:
- cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica presso il quale si chiede di inviare le comunicazioni e che a tal fine costituisce domicilio eletto;
- dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo statuto ed i regolamenti e l'impegno a contribuire alla realizzazione degli scopi.
Il consiglio direttivo comunica l'ammissione all'interessato e la annota sul libro apposito, dopo che il nuovo associato abbia effettuato il versamento della quota annuale secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione e dall'eventuale regolamento.
Ove non accolga la domanda di ammissione, il consiglio direttivo ne dà comunicazione all'interessato il quale, entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione può chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea che delibera in occasione della sua prima successiva convocazione.
Art. 8 – Recesso
Il recesso può avere luogo con dichiarazione comunicata per iscritto al consiglio direttivo e avrà effetto immediato.Il recesso non dà diritto alla restituzione della quota annuale già versata.
Art. 9 – Esclusione
L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo nei confronti di chi:
- non ottempera alle disposizioni dello statuto, dell'eventuale regolamento, delle delibere;
- previa intimazione, si rende moroso nel versamento anche parziale della quota associativa;
- assume iniziative o tiene comportamenti contrari al buon andamento delle attività associative.
La delibera di esclusione è assunta dal consiglio direttivo che la comunica all'interessato per raccomandata con avviso di ricevimento, ed è immediatamente esecutiva.
Entro cinque (5) giorni dal ricevimento della comunicazione l'escluso, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può proporre opposizione all'assemblea che delibera in occasione della sua prima successiva convocazione.
L'esclusione non dà diritto alla restituzione della quota annuale già versata.
TITOLO IV - PATRIMONIO, BILANCIO
Art. 10 - Patrimonio
Il patrimonio dell'associazione è costituito:
- dalle quote poste a carico degli associati, dell'importo stabilito dal consiglio direttivo o nell'eventuale regolamento; il versamento delle quote è annuale e deve essere effettuato interamente nei termini previsti;
- da contributi volontari, lasciti, donazioni, dai proventi derivanti dalle attività dell'associazione, da raccolte di fondi.
Il patrimonio può essere utilizzato unicamente per il conseguimento dello scopo dell'associazione.
I beni sopra indicati costituiscono il fondo comune e pertanto ad essi si applica quanto previsto dall’art. 37 C.C..
Art. 11 - Esercizio
L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Art. 12 - Bilancio
Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo ed il piano finanziario preventivo, da presentare all'assemblea per l'approvazione entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
L'associazione può adottare ogni altro documento contabile che si renda necessario per legge o per disposizione dell'assemblea.
Salvo diversa disposizione di legge, durante la sua vita l'associazione non può distribuire in forma diretta o indiretta utili o avanzi di gestione, fondi di riserve o capitali.
TITOLO V – ORGANI
Art. 13 – Organi
Sono organi dell'associazione:
- assemblea degli associati;
- consiglio direttivo;
- presidente.
Art. 14 – Assemblea
L'assemblea è costituita dagli associati in regola con i pagamenti ed è l'organo sovrano dell'associazione.
L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue delibere, assunte in conformità di legge e dello statuto, sono vincolanti per tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti.
L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
L'assemblea straordinaria delibera su:
- modificazioni dello statuto;
- scioglimento anticipato.
L'assemblea ordinaria delibera su:
- elezione del consiglio direttivo e del suo presidente;
- approvazione del bilancio di esercizio;
- approvazione del regolamento e sue modificazioni;
- indirizzo generale dell'associazione;
- impugnazione di delibere di rifiuto di ammissione e esclusione.
Art. 15 - Convocazione dell'assemblea
L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal presidente, previa delibera del consiglio direttivo, mediante avviso contenente l'indicazione di giorno, ora, luogo dell'adunanza ed elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione sono inoltre fissati giorno, ora e luogo della seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno della prima nè essere successivo di oltre trenta (30) giorni. Nella seconda convocazione l'elenco delle materie da trattare non può essere modificato rispetto alla prima convocazione.
L'avviso di convocazione è normalmente affisso nella sede dell'associazione e pubblicato nel sito internet della stessa ed è comunque inviato all'indirizzo di posta elettronica comunicato dall'associato; il tutto almeno sette(7) giorni prima della data fissata termine che, in caso di urgenza, può essere ridotto a tre (3) giorni.
Per l'approvazione del bilancio consuntivo e del piano finanziario preventivo, per la programmazione dell'attività associativa e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, l'assemblea ordinaria si riunisce entro il 30 aprile di ogni anno - in prima convocazione - e, qualora necessario, almeno ventiquattro (24) ore dopo in seconda convocazione, nella data e nel luogo che saranno indicati nell’avviso affisso nella sede dell'associazione e pubblicato nel sito internet della stessa, ove realizzato.
L'assemblea si riunisce inoltre ogni volta che il consiglio direttivo lo ritenga necessario.
Art. 16 - Costituzione assemblea dei soci e validità delle delibere.
Hanno diritto di voto in assemblea gli associati in regola coi versamenti dovuti e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione.
Ogni associato ha un voto.
Ogni associato può farsi rappresentare, per mezzo di delega scritta, esclusivamente da altro associato; nessuno può rappresentare più di due (2) associati.
L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita:
- in prima convocazione con l'intervento, diretto o per delega, di tanti associati che rappresentino almeno la metà più uno di tutti i voti;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera validamente a maggioranza degli intervenuti su tutti gli argomenti all'ordine del giorno, salvo quanto previsto all'art. 26 del presente statuto e all'ultimo comma del presente articolo.
Il presidente del consiglio direttivo presiede l'assemblea e verifica la regolarità della costituzione.
L'assemblea nomina un segretario per redigere il verbale dell'adunanza.
Le votazioni sono sempre palesi e le delibere dell'assemblea devono risultare a verbale il quale deve indicare i soci favorevoli, contrari ed astenuti.
Art. 17 - Consiglio direttivo
Il consiglio direttivo è composto da un minimo di tre (3) ad un massimo di undici (11) membri compreso il Presidente, eletti dall'assemblea tra gli associati in regola con i versamenti e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione.
I consiglieri durano in carica per tre (3) esercizi e sono rieleggibili.
Tutti gli incarichi sociali sono a titolo gratuito.
Il consiglio direttivo può nominare al suo interno fino a due (2) vice presidenti, e, su proposta del presidente, un tesoriere, con particolari competenze nel settore contabile.
Il consiglio direttivo, in conformità alla legge e allo statuto, delibera sulla gestione dell'associazione per il miglior conseguimento degli scopi nel compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente demandati all'assemblea dalla legge o dal
presente statuto, approva il programma di attività e ne verifica la realizzazione.
In particolare il consiglio direttivo:
- delibera su specifici incarichi affidati dal presidente a singoli consiglieri delegando loro i necessari poteri precisandone contenuti, limiti, modalità di esercizio;
- predispone i rendiconti preventivi e consuntivi dell'associazione;
- valuta il buon andamento della gestione e l'adeguatezza dell'assetto organizzativo dell'associazione;
- cura l'attività di gestione e l'esecuzione delle delibere dell'assemblea;
- delibera su ammissione ed esclusione dei soci;
- aggiorna libri e documenti dell'associazione;
- predispone eventuali regolamenti da sottoporre all'approva zione dell'assemblea;
- stabilisce l'importo delle quote associative;
- coopta i consiglieri cessati, la cui nomina deve essere sottoposta all'approvazione della prima assemblea successiva;
- redige il bilancio consuntivo e preventivo, da sottoporre all'assemblea;
- affida incarichi professionali.
Art. 18 - Convocazione del consiglio direttivo
Il presidente convoca il consiglio direttivo quando lo ritiene necessario oppure quando lo chiede un terzo (1/3) dei consiglieri.
La convocazione avviene con ogni mezzo ritenuto idoneo e preavviso di almeno due (2) giorni, salvo casi d'urgenza.
Art. 19 - Costituzione del consiglio direttivo e validità delle delibere
Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica; le delibere sono adottate a maggioranza ed in caso di parità prevale il voto del presidente.
Le funzioni di segretario del consiglio sono svolte dal consigliere designato dallo stesso consiglio in sede di adunanza.
Il segretario di turno redige verbale della riunione, che firma assieme al presidente, curandone l'immediata trascrizione nel libro verbali del consiglio direttivo.
Art. 21 - Decadenza dei membri del consiglio direttivo
Decade dalla carica il consigliere nel momento in cui:
- perde i requisiti per essere socio;
- incorre in una delle cause che comportino l'esclusione, come previsto dall'art. 9 del presente statuto;
- non sia presente a tre (3) riunioni consecutive del consiglio o alla metà più una delle riunioni, anche non consecutive, nel corso dell'anno sociale.
Il verificarsi della decadenza è accertato dal presidente, il quale ne dà immediata comunicazione al consigliere interessato e convoca, nei quindici (15) giorni successivi, il consiglio direttivo per la sua approvazione. In caso di dimissioni e di esclusione di uno o più consiglieri il consiglio direttivo può sostituire i mancanti fino alla prima assemblea successiva.
I nuovi consiglieri cooptati restano in carica fino alla scadenza del mandato dei consiglieri sostituiti.
Nel caso in cui la decadenza interessi il tesoriere, alla sua sostituzione provvede immediatamente il consiglio direttivo fino alla prima assemblea successiva. Fino alla nomina di un nuovo tesoriere le sue funzioni sono rette provvisoriamente dal vice presidente vicario.
Nel caso in cui la decadenza interessi il presidente, il vice presidente vicario deve convocare con urgenza il consiglio direttivo per la nomina di un nuovo presidente fino alla prima assemblea dei soci.
Il consiglio direttivo deve considerarsi sciolto e non più in carica qualora - per qualsiasi causa - venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti eletti. In tal caso l'assemblea per nuove elezioni è convocata dal presidente o dal vice presidente vicario od, in ulteriore subordine, dal consigliere più anziano d'età.
Art. 21 – Il presidente
Il presidente ha la firma e la rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi.
Il presidente convoca e presiede le adunanze del consiglio direttivo e relaziona l'assemblea sull'andamento dell'associazione.
Egli sovrintende alla gestione, determina, anche su proposta dei singoli consiglieri, la materia e gli argomenti da sottoporre alla discussione del consiglio, provvede all'esecuzione delle delibere.
Può adottare atti e decisioni urgenti e necessarie all'interesse dell'associazione e in tal caso convoca immediatamente il consiglio direttivo per la ratifica.
Nello svolgimento delle proprie attività il presidente può avvalersi di un ufficio di segreteria all'uopo costituito o di collaboratori esterni.
Art. 22 – I consiglieri
Oltre agli incarichi previsti dall'art. 18 del presente statuto, ai consiglieri possono essere affidati specifici incarichi delegando loro i necessari poteri e precisando contenuti, limiti e modalità della delega.
Gli incarichi vengono assegnati dal presidente e ratificati dal consiglio direttivo.
Art. 23 - Vice presidente
Il consiglio direttivo può nominare tra i consiglieri in carica un vice presidente.
Oltre agli incarichi previsti dall'art. 18 del presente statuto, il vice presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, nonchè in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.
Di fronte ai terzi, la firma del vice presidente fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.
Art. 24 - Il tesoriere
Il tesoriere può essere nominato, tra tutti i consiglieri in carica, dal consiglio direttivo, su proposta del presidente, in base a particolari competenze nel settore contabile.
Oltre agli incarichi previsti dall'art. 17 del presente statuto, il tesoriere cura la registrazione delle quote sociali ed i pagamenti, la contabilità e gli adempimenti fiscali previsti dalla legge.
In particolare il tesoriere è tenuto a:
- tenere l'inventario dei beni;
- curare la contabilità generale;
- predisporre i rendiconti preventivi e consuntivi per la verifica del presidente;
- riscuotere tutto quanto dovuto a qualsiasi titolo dagli associati;
- tenere tutti i registri e documenti contabili;
- collaborare col commercialista scelto dal consiglio direttivo.
Il presidente può delegare al tesoriere i poteri di firma sui conti correnti.
Su richiesta di almeno un quinto (1/5) dei soci il tesoriere deve esibire la documentazione contabile.
TITOLO VI - COMPOSIZIONE DELLE LITI
Art. 25 - Risoluzione delle controversie
Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione e gli associati, ovvero tra questi, che abbiano ad oggetto diritti disponibili, saranno oggetto di un tentativo di conciliazione avanti ad un organismo abilitato.
TITOLO VII - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Art. 26 - Scioglimento e liquidazione dell'associazione
L'associazione può essere sciolta anticipatamente mediante delibera dell'assemblea straordinaria convocata su richiesta di almeno la metà più uno dei soci. Tale richiesta dovrà essere fatta al consiglio direttivo che convoca l'assemblea entro trenta (30) giorni dal ricevimento della richiesta.
Sia in prima che in seconda convocazione lo scioglimento anticipato è deliberato con l'approvazione di almeno quattro quinti (4/5) dei soci aventi diritto al voto.
All'atto dello scioglimento, l'assemblea delibera in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio ed in tal caso nomina uno o più liquidatori per le operazioni di liquidazione.
Il patrimonio netto risultante da tali operazioni sarà devoluto secondo la delibera dell'assemblea approvata con la maggioranza sopra prevista e dovrà essere destinato a favore di altro ente che persegua finalità analoga ovvero a fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 1 - Denominazione e sede
E' costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile l'associazione non riconosciuta denominata
"IL RASOIO DI OCCAM".
La sede è in Grosseto in piazza Caduti sul Lavoro n.1.
Il consiglio direttivo può trasferire la sede ad altro indirizzo nell'ambito del medesimo Comune nonchè istituire o sopprimere sedi secondarie.
Art. 2 – Durata
La durata dell'associazione, che potrà essere sciolta anticipatamente con delibera dell'assemblea straordinaria, è prevista fino al 31 dicembre 2020.
TITOLO II - SCOPO ED OGGETTO SOCIALE
Art. 3 – Scopo
L'associazione non ha fini di lucro.
L'associazione ha lo scopo:
- di promuovere la riduzione e la semplificazione delle norme vigenti nonchè degli organi ed enti che le producono;
- di richiedere poche leggi, chiare e uguali su tutto il territorio nazionale, pochi enti che le emanano e applicano;
- di individuare ogni duplicazione, complicazione, sovrapposizione di documentazioni e procedure burocratiche e presentare proposte per la loro eliminazione.
Il tutto al fine di ottenere
- riduzione dei costi dell'apparato politico burocratico e conseguentemente della pressione fiscale;
- procedure amministrative più snelle;
- catene decisionali più brevi;
- diminuzione del numero delle controversie;
- meno discrezionalità della pubblica amministrazione, che genera incertezza e corruzione;
- meno impegno per le imprese per lo studio delle norme, e quindi
- più disponibilità per le imprese per lo studio e la ricerca nel loro campo di attività.
L'associazione si propone inoltre di favorire maggiore partecipazione dei cittadini alla vita politica e maggiore trasparenza di quest'ultima, introducendo in particolare mezzi di controllo della spesa pubblica da parte degli elettori.
Art. 4 – Attività
Per la realizzazione dei suoi fini l’associazione:
a. svolge attività culturale e politica in ogni forma e modo, nel rispetto delle leggi vigenti, in particolare attraverso la raccolta di firme in calce a petizioni ai sensi dell'articolo 50 della Costituzione;
b. promuove e partecipa a iniziative culturali, progetti, ricerche, studi;
c. diffonde, promuove, realizza pubblicazioni di qualunque genere e tipo, anche audiovisivi, preferibilmente su supporto digitale o diffusi su Internet;
d. promuove ed organizza conferenze, corsi, dibattiti, ricerche, studi e ne diffonde i risultati;
e. svolge ogni altra attività anche indirettamente utile al raggiungimento dei propri fini, anche in collaborazione con terzi.
Art. 5 – Regolamento
Lo svolgimento dell'attività potrà essere disciplinato da regolamento interno, redatto e approvato dal consiglio direttivo e ratificato dall'assemblea.
TITOLO III - ASSOCIATI
Art. 6 - Requisiti degli associati
Può diventare associato chi si impegna a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'associazione e ne accetta statuto, regolamenti e delibere obbligandosi a rispettarli.
Art. 7 - Domanda di ammissione
L'ammissione è deliberata dal consiglio direttivo su domanda dell'interessato.
Sulla domanda di ammissione devono essere riportati:
- cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica presso il quale si chiede di inviare le comunicazioni e che a tal fine costituisce domicilio eletto;
- dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo statuto ed i regolamenti e l'impegno a contribuire alla realizzazione degli scopi.
Il consiglio direttivo comunica l'ammissione all'interessato e la annota sul libro apposito, dopo che il nuovo associato abbia effettuato il versamento della quota annuale secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione e dall'eventuale regolamento.
Ove non accolga la domanda di ammissione, il consiglio direttivo ne dà comunicazione all'interessato il quale, entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione può chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea che delibera in occasione della sua prima successiva convocazione.
Art. 8 – Recesso
Il recesso può avere luogo con dichiarazione comunicata per iscritto al consiglio direttivo e avrà effetto immediato.Il recesso non dà diritto alla restituzione della quota annuale già versata.
Art. 9 – Esclusione
L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo nei confronti di chi:
- non ottempera alle disposizioni dello statuto, dell'eventuale regolamento, delle delibere;
- previa intimazione, si rende moroso nel versamento anche parziale della quota associativa;
- assume iniziative o tiene comportamenti contrari al buon andamento delle attività associative.
La delibera di esclusione è assunta dal consiglio direttivo che la comunica all'interessato per raccomandata con avviso di ricevimento, ed è immediatamente esecutiva.
Entro cinque (5) giorni dal ricevimento della comunicazione l'escluso, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può proporre opposizione all'assemblea che delibera in occasione della sua prima successiva convocazione.
L'esclusione non dà diritto alla restituzione della quota annuale già versata.
TITOLO IV - PATRIMONIO, BILANCIO
Art. 10 - Patrimonio
Il patrimonio dell'associazione è costituito:
- dalle quote poste a carico degli associati, dell'importo stabilito dal consiglio direttivo o nell'eventuale regolamento; il versamento delle quote è annuale e deve essere effettuato interamente nei termini previsti;
- da contributi volontari, lasciti, donazioni, dai proventi derivanti dalle attività dell'associazione, da raccolte di fondi.
Il patrimonio può essere utilizzato unicamente per il conseguimento dello scopo dell'associazione.
I beni sopra indicati costituiscono il fondo comune e pertanto ad essi si applica quanto previsto dall’art. 37 C.C..
Art. 11 - Esercizio
L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Art. 12 - Bilancio
Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo ed il piano finanziario preventivo, da presentare all'assemblea per l'approvazione entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
L'associazione può adottare ogni altro documento contabile che si renda necessario per legge o per disposizione dell'assemblea.
Salvo diversa disposizione di legge, durante la sua vita l'associazione non può distribuire in forma diretta o indiretta utili o avanzi di gestione, fondi di riserve o capitali.
TITOLO V – ORGANI
Art. 13 – Organi
Sono organi dell'associazione:
- assemblea degli associati;
- consiglio direttivo;
- presidente.
Art. 14 – Assemblea
L'assemblea è costituita dagli associati in regola con i pagamenti ed è l'organo sovrano dell'associazione.
L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue delibere, assunte in conformità di legge e dello statuto, sono vincolanti per tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti.
L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
L'assemblea straordinaria delibera su:
- modificazioni dello statuto;
- scioglimento anticipato.
L'assemblea ordinaria delibera su:
- elezione del consiglio direttivo e del suo presidente;
- approvazione del bilancio di esercizio;
- approvazione del regolamento e sue modificazioni;
- indirizzo generale dell'associazione;
- impugnazione di delibere di rifiuto di ammissione e esclusione.
Art. 15 - Convocazione dell'assemblea
L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal presidente, previa delibera del consiglio direttivo, mediante avviso contenente l'indicazione di giorno, ora, luogo dell'adunanza ed elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione sono inoltre fissati giorno, ora e luogo della seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno della prima nè essere successivo di oltre trenta (30) giorni. Nella seconda convocazione l'elenco delle materie da trattare non può essere modificato rispetto alla prima convocazione.
L'avviso di convocazione è normalmente affisso nella sede dell'associazione e pubblicato nel sito internet della stessa ed è comunque inviato all'indirizzo di posta elettronica comunicato dall'associato; il tutto almeno sette(7) giorni prima della data fissata termine che, in caso di urgenza, può essere ridotto a tre (3) giorni.
Per l'approvazione del bilancio consuntivo e del piano finanziario preventivo, per la programmazione dell'attività associativa e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, l'assemblea ordinaria si riunisce entro il 30 aprile di ogni anno - in prima convocazione - e, qualora necessario, almeno ventiquattro (24) ore dopo in seconda convocazione, nella data e nel luogo che saranno indicati nell’avviso affisso nella sede dell'associazione e pubblicato nel sito internet della stessa, ove realizzato.
L'assemblea si riunisce inoltre ogni volta che il consiglio direttivo lo ritenga necessario.
Art. 16 - Costituzione assemblea dei soci e validità delle delibere.
Hanno diritto di voto in assemblea gli associati in regola coi versamenti dovuti e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione.
Ogni associato ha un voto.
Ogni associato può farsi rappresentare, per mezzo di delega scritta, esclusivamente da altro associato; nessuno può rappresentare più di due (2) associati.
L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita:
- in prima convocazione con l'intervento, diretto o per delega, di tanti associati che rappresentino almeno la metà più uno di tutti i voti;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera validamente a maggioranza degli intervenuti su tutti gli argomenti all'ordine del giorno, salvo quanto previsto all'art. 26 del presente statuto e all'ultimo comma del presente articolo.
Il presidente del consiglio direttivo presiede l'assemblea e verifica la regolarità della costituzione.
L'assemblea nomina un segretario per redigere il verbale dell'adunanza.
Le votazioni sono sempre palesi e le delibere dell'assemblea devono risultare a verbale il quale deve indicare i soci favorevoli, contrari ed astenuti.
Art. 17 - Consiglio direttivo
Il consiglio direttivo è composto da un minimo di tre (3) ad un massimo di undici (11) membri compreso il Presidente, eletti dall'assemblea tra gli associati in regola con i versamenti e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione.
I consiglieri durano in carica per tre (3) esercizi e sono rieleggibili.
Tutti gli incarichi sociali sono a titolo gratuito.
Il consiglio direttivo può nominare al suo interno fino a due (2) vice presidenti, e, su proposta del presidente, un tesoriere, con particolari competenze nel settore contabile.
Il consiglio direttivo, in conformità alla legge e allo statuto, delibera sulla gestione dell'associazione per il miglior conseguimento degli scopi nel compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente demandati all'assemblea dalla legge o dal
presente statuto, approva il programma di attività e ne verifica la realizzazione.
In particolare il consiglio direttivo:
- delibera su specifici incarichi affidati dal presidente a singoli consiglieri delegando loro i necessari poteri precisandone contenuti, limiti, modalità di esercizio;
- predispone i rendiconti preventivi e consuntivi dell'associazione;
- valuta il buon andamento della gestione e l'adeguatezza dell'assetto organizzativo dell'associazione;
- cura l'attività di gestione e l'esecuzione delle delibere dell'assemblea;
- delibera su ammissione ed esclusione dei soci;
- aggiorna libri e documenti dell'associazione;
- predispone eventuali regolamenti da sottoporre all'approva zione dell'assemblea;
- stabilisce l'importo delle quote associative;
- coopta i consiglieri cessati, la cui nomina deve essere sottoposta all'approvazione della prima assemblea successiva;
- redige il bilancio consuntivo e preventivo, da sottoporre all'assemblea;
- affida incarichi professionali.
Art. 18 - Convocazione del consiglio direttivo
Il presidente convoca il consiglio direttivo quando lo ritiene necessario oppure quando lo chiede un terzo (1/3) dei consiglieri.
La convocazione avviene con ogni mezzo ritenuto idoneo e preavviso di almeno due (2) giorni, salvo casi d'urgenza.
Art. 19 - Costituzione del consiglio direttivo e validità delle delibere
Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica; le delibere sono adottate a maggioranza ed in caso di parità prevale il voto del presidente.
Le funzioni di segretario del consiglio sono svolte dal consigliere designato dallo stesso consiglio in sede di adunanza.
Il segretario di turno redige verbale della riunione, che firma assieme al presidente, curandone l'immediata trascrizione nel libro verbali del consiglio direttivo.
Art. 21 - Decadenza dei membri del consiglio direttivo
Decade dalla carica il consigliere nel momento in cui:
- perde i requisiti per essere socio;
- incorre in una delle cause che comportino l'esclusione, come previsto dall'art. 9 del presente statuto;
- non sia presente a tre (3) riunioni consecutive del consiglio o alla metà più una delle riunioni, anche non consecutive, nel corso dell'anno sociale.
Il verificarsi della decadenza è accertato dal presidente, il quale ne dà immediata comunicazione al consigliere interessato e convoca, nei quindici (15) giorni successivi, il consiglio direttivo per la sua approvazione. In caso di dimissioni e di esclusione di uno o più consiglieri il consiglio direttivo può sostituire i mancanti fino alla prima assemblea successiva.
I nuovi consiglieri cooptati restano in carica fino alla scadenza del mandato dei consiglieri sostituiti.
Nel caso in cui la decadenza interessi il tesoriere, alla sua sostituzione provvede immediatamente il consiglio direttivo fino alla prima assemblea successiva. Fino alla nomina di un nuovo tesoriere le sue funzioni sono rette provvisoriamente dal vice presidente vicario.
Nel caso in cui la decadenza interessi il presidente, il vice presidente vicario deve convocare con urgenza il consiglio direttivo per la nomina di un nuovo presidente fino alla prima assemblea dei soci.
Il consiglio direttivo deve considerarsi sciolto e non più in carica qualora - per qualsiasi causa - venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti eletti. In tal caso l'assemblea per nuove elezioni è convocata dal presidente o dal vice presidente vicario od, in ulteriore subordine, dal consigliere più anziano d'età.
Art. 21 – Il presidente
Il presidente ha la firma e la rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi.
Il presidente convoca e presiede le adunanze del consiglio direttivo e relaziona l'assemblea sull'andamento dell'associazione.
Egli sovrintende alla gestione, determina, anche su proposta dei singoli consiglieri, la materia e gli argomenti da sottoporre alla discussione del consiglio, provvede all'esecuzione delle delibere.
Può adottare atti e decisioni urgenti e necessarie all'interesse dell'associazione e in tal caso convoca immediatamente il consiglio direttivo per la ratifica.
Nello svolgimento delle proprie attività il presidente può avvalersi di un ufficio di segreteria all'uopo costituito o di collaboratori esterni.
Art. 22 – I consiglieri
Oltre agli incarichi previsti dall'art. 18 del presente statuto, ai consiglieri possono essere affidati specifici incarichi delegando loro i necessari poteri e precisando contenuti, limiti e modalità della delega.
Gli incarichi vengono assegnati dal presidente e ratificati dal consiglio direttivo.
Art. 23 - Vice presidente
Il consiglio direttivo può nominare tra i consiglieri in carica un vice presidente.
Oltre agli incarichi previsti dall'art. 18 del presente statuto, il vice presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, nonchè in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.
Di fronte ai terzi, la firma del vice presidente fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.
Art. 24 - Il tesoriere
Il tesoriere può essere nominato, tra tutti i consiglieri in carica, dal consiglio direttivo, su proposta del presidente, in base a particolari competenze nel settore contabile.
Oltre agli incarichi previsti dall'art. 17 del presente statuto, il tesoriere cura la registrazione delle quote sociali ed i pagamenti, la contabilità e gli adempimenti fiscali previsti dalla legge.
In particolare il tesoriere è tenuto a:
- tenere l'inventario dei beni;
- curare la contabilità generale;
- predisporre i rendiconti preventivi e consuntivi per la verifica del presidente;
- riscuotere tutto quanto dovuto a qualsiasi titolo dagli associati;
- tenere tutti i registri e documenti contabili;
- collaborare col commercialista scelto dal consiglio direttivo.
Il presidente può delegare al tesoriere i poteri di firma sui conti correnti.
Su richiesta di almeno un quinto (1/5) dei soci il tesoriere deve esibire la documentazione contabile.
TITOLO VI - COMPOSIZIONE DELLE LITI
Art. 25 - Risoluzione delle controversie
Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione e gli associati, ovvero tra questi, che abbiano ad oggetto diritti disponibili, saranno oggetto di un tentativo di conciliazione avanti ad un organismo abilitato.
TITOLO VII - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Art. 26 - Scioglimento e liquidazione dell'associazione
L'associazione può essere sciolta anticipatamente mediante delibera dell'assemblea straordinaria convocata su richiesta di almeno la metà più uno dei soci. Tale richiesta dovrà essere fatta al consiglio direttivo che convoca l'assemblea entro trenta (30) giorni dal ricevimento della richiesta.
Sia in prima che in seconda convocazione lo scioglimento anticipato è deliberato con l'approvazione di almeno quattro quinti (4/5) dei soci aventi diritto al voto.
All'atto dello scioglimento, l'assemblea delibera in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio ed in tal caso nomina uno o più liquidatori per le operazioni di liquidazione.
Il patrimonio netto risultante da tali operazioni sarà devoluto secondo la delibera dell'assemblea approvata con la maggioranza sopra prevista e dovrà essere destinato a favore di altro ente che persegua finalità analoga ovvero a fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta dalla legge.